D) Divieto pagamento stipendi per contanti (dal 01.07.2018

E’ previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, 

pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. 

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi: 

  • • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 
  • • strumenti di pagamento elettronico; 
  • • pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; 
  • • emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.