Il MUD, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è un adempimento obbligatorio per tutti quei soggetti che, nei corso dell'anno producono o smaltiscono rifiuti speciali o pericolosi.

soggetti obbligati (vedi anche tabella sottostante) a tale dichiarazione sono stati definitivamente indicati dal DL 244 del 30/12/2016 e comprendono chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori di rifiuti speciali pericolosi e non.

Le modalità di presentazione: i documenti devono essere redatti secondo i moduli predisposti e presentati dall'azienda (o da professionista competente delegato) presso le rispettive Camere di Commercio in via telematica.
 

Per avere maggiori informazioni e capire se la tua azienda appartiene a queste categorie, puoi scrivere un'email a info@unionepratoimprese.it e sarai contattato al più presto da un esperto.


Tabella Soggetti Obbligati

L’obbligo di comunicazione interessa:

■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;

■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;

■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.


Esclusioni

Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:

■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);

■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti;

Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.

Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.


Sanzioni

La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 a 1.550,00 euro.